Il contratto di scambio linguistico

Gli impegni per il Membro Genitore di origine

Il Membro Genitore che stipula un Contratto di scambio linguistico con un altro Membro Genitore per inviare il proprio figlio all'estero:

  1. Autorizza suo figlio/sua figlia a partecipare a una vacanza in immersione linguistica organizzata in forma di scambio tra famiglie, le cui informazioni relative a date, luogo e nomi dei partecipanti sono riportate nel Contratto.
  2. Delega i propri diritti e doveri genitoriali sul figlio/sulla figlia il cui nome è riportato nel Contratto ai legali rappresentanti del ragazzo/della ragazza partner per la durata del soggiorno e nella misura necessaria per un corretto svolgimento dello scambio.
  3. Autorizza i legali rappresentanti del ragazzo/della ragazza partner il cui nome è riportato nel Contratto, nell'eventualità di un'emergenza, a intraprendere qualsiasi azione (cure mediche, ricovero ospedaliero o intervento chirurgico) che si renda necessaria in relazione alle condizioni del proprio figlio/della propria figlia.
  4. Si impegna a stipulare un'assicurazione appropriata e, in particolare, un'assicurazione di responsabilità civile e di rimpatrio a copertura dei costi di cure mediche e di ricovero ospedaliero, incidenti subiti o causati a terzi e di tutte le attività cui suo figlio/sua figlia potrebbe prendere parte nel corso del soggiorno.
  5. Si impegna a indennizzare la famiglia partner di qualsiasi danno materiale imputabile alla responsabilità del proprio figlio/della propria figlia durante il soggiorno.
  6. Si impegna, a condizione di essere preliminarmente consultato e di avere successivamente fornito il proprio consenso, a rimborsare alla famiglia partner le eventuali spese aggiuntive non previste nel presente Contratto.
  7. Si impegna, a nome di suo figlio/di sua figlia, che è minorenne, a garantire un comportamento rispettoso e responsabile nei confronti del membro che riceve.
  8. Dichiara che tutte le informazioni fornite nel suo profilo pubblicato corrispondono al vero.
  9. Dichiara di aver fornito in buona fede al membro partner tutte le informazioni sul proprio figlio/sulla propria figlia che possono influire sul soggiorno, in particolare in relazione al suo stato di salute o di benessere psicologico.
  10. Si impegna, al meglio delle proprie possibilità, a rispettare i desideri della famiglia partner come indicato nel Contratto.
  11. È consapevole del fatto che sussiste il rischio che lo scambio possa non avere luogo, in tutto o in parte, nel periodo concordato per motivi imputabili all'una o all'altra famiglia; nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, e se la responsabilità del problema fosse a lui imputabile, si impegna a trovare una soluzione di compromesso che sia soddisfacente per entrambe le famiglie.
  12. È consapevole del fatto che potrebbero esserci differenze impreviste tra le condizioni dei due scambi linguistici (alloggio, uscite, attività ricreative, regime alimentare e così via).